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Cosa fare in caso di sinistro

DURANTE LA GIACENZA
  • Furto e rapina
Il personale addetto o l'Assicurato deve:
a. darne pronta comunicazione al Pronto intervento dei Carabinieri (112) o Polizia di Stato (113);
b. prendere immediato contatto con il proprio broker assicurativo;
c .sporgere, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, denuncia scritta all'Autorità competente ed inviarla tempestivamente mediante telegramma o telefax seguito da raccomandata agli Assicuratori, indicando le circostanze dell'evento con una descrizione particolareggiata dello stesso ed allegando, se possibile, le foto dell'opera trafugata.
d. fotografare le parti interessate al furto prima che ne siano rimosse le tracce. (danni arrecati dai ladri agli infissi , luogo ove era custoditi gli enti sottratti, etc).

  • Altri danni e/o perdite
a. annotare i nomi delle persone presenti all'accaduto;
b. documentare, possibilmente attraverso fotografie o filmati, sia il luogo ove è accaduto il danno, che l'opera danneggiata;
c. comunicare a mezzo raccomandata a.r. agli assicuratori e/o al broker entro tre giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza, le circostanze dell'avvenimento e tutte le notizie inerenti;
d. compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori che se ne assumono ogni onere e responsabilità allo scopo di impedire o arrestare l'aggravarsi del danno.


DURANTE I TRASPORTI
  • Per danni marittimi
a. Richiedere l'intervento del Commissario di avaria entro 3 giorni dallo sbarco delle opere e prima del ritiro delle stesse dai magazzini doganali, senza variare lo stato delle opere medesime;
b. La constatazione del danno dovrà avvenire alla presenza del Commissario di avaria e dell'Agente della Società di Navigazione ed entrambi dovranno firmare il verbale di accertamento inerente.
c. Presentare tempestivamente il regolare reclamo all'Agente della Società di navigazione nel porto di destinazione ed, in ogni caso, entro i termini fissati dalla relativa polizza di carico.
d. In caso di danno, dovrà essere presentato agli Assicuratori il certificato d'avaria redatto dal Commissario d'avaria completato dal certificato di assicurazione, dalla polizza di carico originale e da tutti gli altri documenti di trasporto inerente.

  • Per danni a spedizioni per mezzo autocarri
a. Gli incaricati del trasporto devono darne immediata comunicazione di danno agli Assicuratori o al loro più vicino Commissario di avaria qualificato (in genere indicato nel certificato assicurativo), presentando, entro 5 giorni, un rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro;
b. Gli incaricati del trasporto dovranno, d'accordo con le persone sopra indicate, prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate e preservarle da ulteriori deterioramenti; c. Non dovranno modificare lo stato dell'autocarro, dell'eventuale rimorchio e del carico prima dell'intervento degli Assicuratori o del Commissario d'Avaria, salvo che nella misura in cui ciò venga per limitare i danni o perché imposto dalle Autorità;
d. In caso di incendio, di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno denunciare il fatto per iscritto all'Autorità di polizia od alla Stazione dei Carabinieri;
e. In caso di furto o rapina il contraente o l'assicurato o gli incaricati del trasporto devono immediatamente presentare denuncia all'Autorità competente, indicando dati di identificazione della targa e del telaio del veicolo sottratto nonché il nome dell'autista o degli autisti ai quali il mezzo era stato affidato;
f. Copia delle deposizioni, denunce e verbali dovrà essere inoltrata agli Assicuratori entro 5 giorni dall'evento.

  • Per danni durante i voli aerei
Nel caso in cui il danno si verifichi durante il viaggio aereo, il ricevitore dovrà apporre la debita riserva sulla polizza di carico ovvero sul documento di trasporto relativo al viaggio stesso; dovrà poi tempestivamente denunciare al broker il sinistro e interpellare il Commissario d'Avaria del luogo o quello indicatogli dal broker stesso.




 
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